
La Fondazione PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO – ONLUS è un ente senza scopo di lucro, impegnato esclusivamente nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale all'interno del territorio regionale.
Il nostro obiettivo principale è fornire assistenza socio-sanitaria e sociale alle persone anziane che si trovano in condizioni di non autosufficienza, totale o parziale, temporanea o permanente, a rischio di emarginazione.
Particolare attenzione è riservata a coloro che, a causa di circostanze sopraggiunte, vivono in stato di indigenza, onorando così le origini dell’ente e la sua vocazione storica verso chi si trova in difficoltà.
I valori che guidano le nostre attività si basano su principi di:
Garantiamo servizi senza discriminazioni di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, condizione sociale o politica.
Assicuriamo l’erogazione regolare e costante dei servizi, con la massima attenzione alla qualità e alla dignità di ogni individuo.
Operiamo prevalentemente nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con un'attenzione particolare ai soggetti più svantaggiati della comunità, prioritariamente residenti nel Comune di Castenedolo.
Per realizzare la nostra missione, gestiamo strutture adeguate attraverso locazione o altre modalità, e promuoviamo iniziative che diffondono una cultura di solidarietà, tra cui convegni, corsi di formazione e pubblicazioni.
La Fondazione si impegna anche a sviluppare servizi innovativi e sperimentali, per rispondere ai cambiamenti delle condizioni sociali locali, e a valorizzare il contributo del volontariato.
Infine, la Fondazione è rigorosamente limitata alle attività istituzionali descritte nello Statuto, promuovendo collaborazioni con enti pubblici e privati, stipulando convenzioni e partecipando a progetti e iniziative che siano in linea con i nostri obiettivi di solidarietà e supporto alla comunità.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette e precisate all’art. 5, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 comma 5 del D. Lgs del 4 dicembre 1997 n.460.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, ritenuti utili o necessari all’attuazione od al miglioramento dei propri scopi istituzionali; a titolo esemplificativo potrà cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.