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Verbali

Contratti

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette e precisate all’art. 5, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 comma 5 del D. Lgs del 4 dicembre 1997 n.460.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, ritenuti utili o necessari all’attuazione od al miglioramento dei propri scopi istituzionali; a titolo esemplificativo potrà cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.

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